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Descrizione

Agriturismi

Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzo della propria azienda, in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali e attività connesse.

 

Approfondimenti

L’imprenditore agricolo che intenda esercitare attività agrituristica deve acquisire un certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica rilasciato dall’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari.

Sono addetti allo svolgimento dell’attività agrituristica l’imprenditore agricolo e i suoi familiari nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Tali addetti sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. È ammesso l’utilizzo di soggetti esterni all’impresa agricola per attività e servizi complementari all’agriturismo.

Rientrano fra le attività agrituristiche:

  • dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
  • somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della Regione, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti biologici certificati, tipici e caratterizzati dai marchi di qualità riconosciuti dall’Unione europea o compresi nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell’azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime prodotte nell’azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne, comprese le carni provenienti da animali allevati in azienda;
  • organizzare degustazioni o iniziative promozionali di prodotti aziendali e provenienti da aziende agricole ubicate in ambito regionale;
  • organizzare, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, attività ricreative e finalizzate al benessere psicofisico, culturali, sociali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche ed ippoturistiche, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

L’attività agrituristica richiede l'esistenza di un rapporto di connessione con l’attività agricola che deve rimanere prevalente, cioè il tempo-lavoro impiegato nelle attività agricole deve essere superiore a quello impiegato nell’attività agrituristica.

L’attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero di ospiti non superiore a 10 e l’azienda disponga di almeno due ettari di superficie agricola utilizzata.

Se si somministrano alimenti e bevande occorre presentare anche la notifica sanitaria.

In questo caso per esercitare l'attività è necessario rispettare i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.

Negli agriturismi i pasti devono essere preparati esclusivamente con prodotti agricoli propri e/o prodotti nell'ambito del territorio della Regione Siciliana, ad eccezione degli alimenti non prodotti nel territorio isolano.

La classificazione delle aziende agrituristiche è effettuata dagli Ispettorati Provinciali Agricoltura (Decreto assessoriale 21/01/2015, n. 38) che assegnano da uno a cinque "girasoli" in base ai criteri previsti dal Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 13/02/2013.

La classificazione va rinnovata ogni tre anni e va allineata alla scadenza del nulla osta.

Requisiti

Per svolgere l’attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali previsti dalla Legge 20/02/2006, n. 96, art. 6, com. 1.

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Se si somministrano alimenti e bevande è necessario rispettare i criteri di sorvegliabilitàstabiliti dal Decreto ministeriale 17/12/1992, n. 564.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

La Legge regionale 26/02/2010, n. 3 e il Decreto assessoriale 08/08/2013, n. 137/GAB definiscono le caratteristicheche devono possedere i locali destinati all'esercizio dell'attività. Il Regolamento comunitario 29/04/2004, n. 852/2004 definisce i requisitiper realizzare correttamente i locali per la preparazione, la somministrazione e la degustazione di pasti, bevande e prodotti aziendali.

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